Cosa sono la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?
Il danno può essere innanzitutto conseguenza di un’azione che viene posta in essere tra due soggetti che non sono legati tra loro da alcun rapporto di natura contrattuale, soggetti che magari non si sono mai incontrati nella loro vita: si pensi ad esempio a un sinistro stradale.
Si parla in questo caso di responsabilità extracontrattuale, dove il soggetto danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento, è tenuto a dare prova non solo dell’effettiva esistenza del danno (quantificandolo nel suo ammontare), ma sarà anche tenuto a dimostrare:
Per quanto riguarda invece la responsabilità contrattuale, quest’ultima, a differenza di quella extracontrattuale, deriva dall’inadempimento di una delle parti rispetto ad un contratto che le stesse hanno sottoscritto. Si pensi ad esempio al venditore che consegna un bene difettoso, che per causa del suo difetto provochi un danno all’acquirente.
In questo diverso caso il soggetto che patisce il danno è tenuto solo a contestare alla controparte il danno, e sarà quest’ultima a doversi difendere dando prova di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi così come previsti dal contratto.
Da ultimo, sussistono dei casi in cui nonostante le parti non abbiano tra loro alcun rapporto contrattuale, solo per effetto del rapporto che si instaura occasionalmente tra esse e della situazione contingente che si viene a creare, le stesse maturano obblighi e diritti, come se avessero realmente stipulato un contratto. Si tratta della cosiddetta responsabilità da “contatto sociale qualificato”. Il tipico esempio è quello del rapporto che si viene a creare tra il medico e il paziente. Sul punto torneremo oltre.
Il nesso di causa
Si rammenti che il danno può essere oggetto di risarcimento solo se quest’ultimo è conseguenza immediata e diretta della condotta del danneggiante. Pertanto, su colui che richiede il risarcimento incombe un preciso onere della prova, che consiste nel dimostrare il rapporto di causa-effetto tra l’azione posta in essere dal danneggiante e il danno sofferto.
Il danno, peraltro, deve essere dimostrato non solo nella sua effettiva esistenza, ma anche dal punto di vista della relativa quantificazione monetaria.
Talvolta ciò può non essere così semplice, vi sono infatti molti casi in cui il danno non è facilmente quantificabile (ad esempio il danno morale). Tuttavia, la legge prevede che in simili situazioni il Giudice possa operare una quantificazione del danno “secondo equità”, liquidando una somma che lo stesso riterrà di giustizia. Sia chiaro che il Giudice, però, non potrà procedere a liquidare il danno, nemmeno in via equitativa, in assenza di prova dell’esistenza del danno stesso. L’accertamento dell’esistenza del pregiudizio è un passaggio fondamentale e imprescindibile, e la relativa prova incombe sul danneggiato.
Il danno patrimoniale
Per danno patrimoniale si intende quella specifica tipologia di lesione che colpisce il patrimonio di un individuo. Si tratta in altre parole di un danno apprezzabile sotto il profilo economico e di immediata quantificazione in termini monetari.
Si pensi a un sinistro stradale, dove una vettura viene danneggiata. Il danno patrimoniale sarà pari alla somma necessaria per riparare l’automobile.
È possibile distinguere il danno patrimoniale in due sotto categorie:
Il danno non patrimoniale
Veniamo ora ad una fattispecie di danno più complessa nella sua definizione e nella sua quantificazione. Il danno non patrimoniale, infatti, consiste nella lesione di un bene della vita che spesso risulta essere di complessa valutazione sotto il profilo patrimoniale. I casi più frequenti sono quelli del danno all’onore, all’immagine o ancora alla salute o alla perdita di una persona cara.
Il codice civile e il costante intervento della giurisprudenza orientata ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. consentono di poter affermare che oggi il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso laddove la lesione sia intervenuta in relazione a un diritto che trovi espresso riconoscimento nella nostra Costituzione.
In particolare, la tutela della persona in forza di quelle libertà e diritti previsti dall’art. 2 della Costituzione ci consente di delineare alcuni casi in cui il danno non patrimoniali diviene risarcibile. Si richiamano di seguito alcune tipologie di danno non patrimoniale che nel tempo sono state delineate dalla giurisprudenza. Si badi che oggi la Corte di Cassazione ha chiarito che le varie definizioni come sotto riportate non possono essere oggetto di separata quantificazione e risarcimento. Infatti, il danno non patrimoniale deve sempre essere quantificato nel suo insieme. Pertanto, le fattispecie sotto indicate altro non sono che dei parametri per quantificare il danno non patrimoniale, ma non possono essere considerate come autonome categorie.
Il danno non patrimoniale può essere valutato alla stregua di questi parametri:
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia è particolarmente vasta. Pertanto è consigliabile, in questi casi, rivolgersi ad un avvocato affinché lo stesso possa qualificare gli eventi secondo i giusti parametri delineati dalla Corte e dai Tribunali.
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